STATUTO
DELLA
"ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VULCANOLOGIA - ONLUS"

 

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
E' costituita un'Associazione avente le caratteristiche di Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Dlgs.4 Dicembre 1997, n.460 sotto la denominazione "Associazione Italiana di Vulcanologia ONLUS" o in breve "AIV - ONLUS".

ART. 2
L'"AIV - ONLUS" si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività volte alla tutela e alla valorizzazione del territorio nonchè alla promozione e alla divulgazione della cultura vulcanologia.
La presenza di vulcani attivi o geologicamente molto recenti e la conseguente natura vulcanica di una parte significativa del territorio rendono il nostro paese una palestra naturale per lo svolgimento di tali attività. In particolare l'"AIV - ONLUS" potrà:
a) organizzare e promuovere Convegni, Conferenze di studio nazionali ed internazionali, escursioni, finalizzate all'approfondimento delle conoscenze vulcanologiche ed alle problematiche collegate alla tutela del patrimonio naturale, alle risorse e al rischio vulcanico;
b) adoperarsi per migliorare le condizioni dell'insegnamento e della formazione nel campo della Vulcanologia e per affermarne le valenze didattiche, educative e professionali anche mediante l'organizzazione di scuole e di corsi di aggiornamento;
c) affiancare l'azione di altre Istituzioni nazionali e internazionali che svolgono attività di diffusione della cultura geologica di base e dei suoi aspetti applicativi;
d) pubblicare bollettini di informazione sull'attività dell'associazione;
e) collaborare con Organizzazioni nazionali ed internazionali interessate alla diffusione della cultura vulcanologica anche seguendo schemi e procedure concordati con la Protezione Civile Nazionale e altre similari esistenti in altri paesi della Comunità Europea ed extra-UE;
f) promuovere la comunicazione e lo scambio di conoscenze tra la Vulcanologia e altre aree disciplinari anche al di fuori delle Scienze della Terra (Ingegneria, Archeologia, Agraria, etc.), creare e diffondere servizi bibliografici e di sostegno all'attività formativa, anche per specifiche figure professionali in tali aree;
g) promuovere iniziative rivolte a favorire la presenza di studiosi di discipline vulcanologiche in organismi anche interprofessionali a carattere pubblico e privato;
h) favorire l'interazione tra Università, Enti di Ricerca, Enti Pubblici, Ordini Professionali e Imprese.
L'Associazione è tassativamente apartitica ed apolitica, non persegue finalità di lucro, ma soltanto le predette finalità sociali e culturali, con divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

ART. 3
La "AIV - ONLUS" ha sede in Arcavacata di Rende (CS), presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università della Calabria, Via P. Bucci snc CAP 87036.
L'Associazione potrà istituire uffici e sedi secondarie in altre località d'Italia e all'estero.
L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II
SOCI

ART. 4
I soci dell'associazione sono in numero illimitato e si distinguono in:
a) Soci fondatori;
b) Soci ordinari;
c) Soci juniores;
d) Soci sostenitori;
e) Soci onorari.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Sono soci Fondatori i promotori dell'Associazione presenti all'atto della costituzione.
Sono Soci Ordinari dell'Associazione i docenti e i ricercatori delle Università e degli Enti di Ricerca, i docenti delle Scuole Medie Superiori e Inferiori e tutti coloro che, a diverso titolo operino o abbiano operato per la didattica, la ricerca e la divulgazione della cultura scientifica delle discipline vulcanologiche, che chiedano di farne parte inoltrando la richiesta al presidente dell'Associazione accettandone integralmente lo Statuto Sociale.
Sono Soci Juniores gli studenti universitari e delle Scuole di Dottorato di Ricerca,i titolari di borse ed assegni di ricerca, e in genere i collaboratori a progetti di ricerca che non abbiano compiuto i 35 (trentacinque) anni. Al compimento del trentacinquesimo anno devono chiedere il passaggio alla categoria dei Soci Ordinari.
Sono Soci Onorari coloro che si sono distinti in modo particolare nell'ambito dell'Associazione e che vengano proposti a ricoprire questa posizione dall'assemblea su proposta istruita dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea delibera l'ammissione dei nuovi Soci.
L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 5
La qualità di Socio, con i relativi diritti e doveri, si acquisisce al momento del pagamento della quota sociale e della nomina da parte dell'Assemblea.
La domanda di ammissione deve essere formulata per iscritto, deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente e l'indicazione del settore di attività e dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza. La domanda si intenderà accettata qualora non pervenga al richiedente espressa comunicazione di rigetto entro un anno dalla presentazione della stessa.
I membri dell'Associazione sono obbligati ad osservare le norme del presente Statuto e del regolamento interno, che sarà redatto ove necessario dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea, nonchè le delibere validamente assunte; sono altresì obbligati a versare la quota annua di associazione, il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio Direttivo.
Gli associati avranno diritto di partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione.
Tutti i membri hanno diritto di voto.
La qualità di associato si perde:
- per decesso;
- per dimissioni;
- per morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota di iscrizione per il periodo di un biennio;
- per radiazione, che viene pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione.
La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, mentre l'indegnità è sancita dall'Assemblea.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

TITOLO III
PATRIMONIO E QUOTE SOCIALI

ART. 6
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati, da persone fisiche o dagli avanzi di gestione.

ART. 7
Per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) fondo di dotazione rappresentato dai versamenti effettuati dai Soci Sostenitori;
c) quota associativa annuale dei Soci;
d) contributi volontari di Soci, fondi di ricerca ricevuti in seguito a presentazione di progetti, contributi di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
e) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale di cui all'articolo 2 (due) del presente Statuto.

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori, se nominato per disposizione di legge.

ART. 9
L'Assemblea dei Soci è formata dai Soci dell'Associazione.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e per l'elezione del Consiglio Direttivo. E' indetta dal Presidente in carica.
Rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ne riceve pieno mandato ed è formato dal Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere e almeno 2 (due) Consiglieri. Il numero dei consiglieri del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea da un minimo di tre ad un massimo di cinque. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere confermati solo per un secondo mandato.
Qualunque Socio dell'Associazione può proporre all'Assemblea i nomi e i ruoli dei candidati che dovranno ricoprire le cariche del Consiglio Direttivo.

ART. 10
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni Socio può portare fino ad un massimo di due deleghe.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. La sua convocazione deve effettuarsi mediante avviso individuale inviato per posta, fax o telematicamente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea Ordinaria:
a) elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori;
b) si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente e per deliberare le direttive programmatiche per il successivo anno;
c) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
d) esamina ed approva la relazione del Presidente sull'attività Sociale;
e) delibera su tutte le questioni portate all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci;
f) approva le modifiche di regolamento;
g) stabilisce l'ammontare delle quote associative dei Soci fondatori, Soci ordinari, Soci juniores e Soci sostenitori.
L'Assemblea Straordinaria:
a) delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale;
b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci Ordinari o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza dal Vice Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di nominare, tra i Soci, il Segretario della seduta, cui è affidata la redazione del relativo verbale. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità dell'Assemblea, il diritto d'intervento e di voto in Assemblea. Il verbale della seduta dell'Assemblea sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile:
a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto;
b) in seconda convocazione l'Assemblea si intende costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota per l'anno in corso. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati
Tutte le votazioni sono a scrutinio palese eccetto quelle inerenti a persone che sono da prendersi a scrutinio segreto.

ART. 11
Il Consiglio Direttivo promuove tutte le iniziative che ritiene opportune per il raggiungimento dei fini enunciati nell'articolo 2 (due), nell'ambito degli orientamenti espressi dall'Assemblea ed è investito di tutti i poteri necessari per amministrare la Associazione, non attribuiti all'Assemblea stessa.
In particolare Il Consiglio Direttivo:
a) propone e coordina la costituzione di Gruppi di lavoro;
b) affida eventuali consulenze specialistiche;
c) designa rappresentanti dell'Associazione in Commissioni, Enti e Organismi sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
d) promuove Scuole, Giornate di studio, Tavole rotonde, Convegni, ecc. inerenti ai fini speciali;
e) propone all'Assemblea il regolamento dell'Associazione ed eventuali variazioni successive;
f) predispone annualmente il rendiconto finanziario e il bilancio di previsione da presentare all'Assemblea;
g) provvede alle variazioni di bilancio da far approvare dall'Assemblea;
h) provvede alla gestione finanziaria.

ART. 12
I Membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive risultino assenti dalle sedute sono dichiarati dimissionari dal Consiglio stesso.
Qualora un componente del Consiglio Direttivo, sia dimissionario si provvede alla sua sostituzione mediante la nomina del primo dei non eletti nell'ultimo rinnovo del Consiglio stesso. nel caso ciò non sia possibile si dovrà convocare l'Assemblea per procedere a nuove votazioni per coprire il posto vacante.

ART. 13
Il Presidente:
a) Rappresenta l'Associazione in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto con i Soci quanto con i terzi;
b) Convoca e presiede il Consiglio dell'Assemblea;
c) Presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci;
d) Stipula i contratti, firma la corrispondenza e gli atti dell'Associazione;
e) Cura che sia dato corso alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f) Vigila sull'osservanza dello statuto e del Regolamento;
g) Dispone quanto altro occorra per l'ordinato e corretto funzionamento dell'Associazione.

ART. 14
Qualora il Presidente, per un qualsiasi motivo, venga a cessare dal suo ufficio o si trovi nella materiale impossibilità di adempiervi, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vice Presidente. La cessazione o l'impossibilità del Presidente di provvedere agli adempimenti del suo ufficio è costatata dal Consiglio Direttivo, che convoca l'Assemblea, per procedere a nuove elezioni.

ART. 15
Spetta al segretario redigere i processi verbali delle riunioni e del Consiglio Direttivo, al Tesoriere redigere il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario. Le bozze di verbale verranno messe in rete nella pagina web dell'Associazione in attesa della definitiva approvazione da parte dell'Assemblea.

ART. 16
Al controllo dell'amministrazione dell'Associazione è preposto un Collegio dei Revisori dei conti, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea generale. Il collegio dura in carica 3 (tre) anni.
I Revisori dei conti riferiscono all'Assemblea generale in seduta ordinaria sul rendiconto finanziario presentato dal Consiglio Direttivo.
Le sedute del Consiglio Direttivo nelle quali sia redatto il rendiconto finanziario devono essere notificate ai Revisori, che vi intervengono per presentare le loro osservazioni, le quali sono inserite a verbale.

ART. 17
Tutte le cariche Sociali indicate nei precedenti articoli sono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo potrà eventualmente deliberare il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni ovvero per assolvere specifici incarichi.

ART. 18
Le deliberazioni degli Organi Sociali devono risultare da verbali redatti su appositi libri.
I verbali saranno sottoscritti ogni volta dal Segretario che è stato designato a curare la stesura e controfirmati da chi svolge, in quell'occasione, la funzione di Presidente dell'Organo riunitosi.

ART. 19
I verbali delle riunioni degli Organi Sociali vengono divulgati a cura del Consiglio Direttivo, secondo le modalità ritenute più opportune, a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota Sociale.

TITOLO V
MODIFICHE DELLO STATUTO

ART. 20
Qualora si intenda modificare il presente Statuto, in tutto o in parte, il Presidente, salvo quanto disposto dall'art.16, ultimo comma, del Codice Civile, sottopone ai Soci le necessarie proposte in un'Assemblea straordinaria o per via telematica, secondo la deliberazione del Consiglio Direttivo.
Le modifiche possono essere proposte dal Consiglio Direttivo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti, ed in ogni caso da un numero di Soci pari ad almeno 1/5 (un quinto) del totale.
Le modifiche proposte devono essere comunicate ai Soci almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei Soci per la relativa approvazione.
Per l'approvazione occorre la maggioranza assoluta dei Soci in regola con il pagamento della quota Sociale.

TITOLO VI
ESERCIZIO SOCIALE - AVANZI DI GESTIONE

ART. 21
L'esercizio finanziario apre il primo del mese di Gennaio e si chiude il trentuno del mese di Dicembre dello stesso anno.

ART. 22
Il Consiglio Direttivo, predisposto il rendiconto finanziario consuntivo, lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In fase di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo può essere costituito un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo per far fronte a spese d'investimento e di gestione.
Al fine di potersi fregiare del titolo di ONLUS L'Associazione:
- non potrà svolgere finalità estranee a quelle statutarie;
- non potrà distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonchè fondi o riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno delle ipotesi previste dalla lettera "d" dell'art.10 del D.Lgs 460/97;
- ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
- ha l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini idi pubblica utilità e sentito l'organismo di controllo di cui alla Legge 662/96 (art.3 comma 190);
- ha l'obbligo di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e la tutela del cd "principio democratico".

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO

ART. 23
In caso di scioglimento il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi che svolgono un'attività affine e senza scopi di lucro, o a fini di pubblica utilità. In tali ipotesi l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori che agiscano ai sensi del presente articolo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23.12.96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NORMA DI RINVIO

ART. 24
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto Sociale e che possa formare oggetto di compromesso, oppure si presentassero casi di dissidio tra i Soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ART. 25
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto Sociale, si intendono richiamate e trascritte tutte le norme previste e contenute nel Codice Civile in quanto applicabili e alle norme relative al cd Terzo Settore.