Lo Statuto AIV

AIVULC / Chi Siamo

STATUTO "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VULCANOLOGIA"

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1
E’ costituita un’Associazione denominata “Associazione Italiana di Vulcanologia” o in breve “AIV”.

ART. 2
L’Associazione si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di utilità culturale e sociale mediante lo svolgimento di attività volte alla promozione e alla valorizzazione della cultura vulcanologica nonché alla tutela e alla valorizzazione del territorio.
La presenza di vulcani attivi o geologicamente molto recenti e la conseguente natura vulcanica di una parte significativa del territorio italiano rendono il nostro paese una palestra naturale per lo svolgimento di tali attività. In particolare l’ Associazione potrà:
a) organizzare e promuovere Convegni, Conferenze di studio nazionali ed internazionali, escursioni, finalizzate all’approfondimento delle conoscenze vulcanologiche ed alle problematiche collegate alla tutela del patrimonio naturale, alle risorse e al rischio vulcanico;
b) adoperarsi per migliorare l’insegnamento e la formazione nel campo della vulcanologia e per affermarne le valenze didattiche, educative e professionali anche mediante l’organizzazione di scuole e di corsi di aggiornamento;
c) affiancare l’azione di altre Istituzioni nazionali e internazionali che svolgono attività di diffusione della cultura geologica di base e dei suoi aspetti applicativi;
d) pubblicare bollettini di informazione sull’attività dell’Associazione;
e) collaborare con Organizzazioni nazionali ed internazionali interessate alla diffusione della cultura vulcanologica anche seguendo schemi e procedure concordati con la Protezione Civile Nazionale e altre similari esistenti in altri paesi della Comunità Europea ed extra-UE;
f) promuovere la comunicazione e lo scambio di conoscenze tra la Vulcanologia e le altre aree disciplinari anche al di fuori delle Scienze della Terra (Ingegneria, Archeologia, Agraria, etc,), creare e diffondere servizi bibliografici e di sostegno all’attività formativa, anche per specifiche figure professionali che operano in tali aree;
g) promuovere iniziative rivolte a favorire la presenza di studiosi di discipline vulcanologiche in organismi anche interprofessionali a carattere pubblico e privato;
h) favorire l’interazione tra Università, Enti di Ricerca, Enti Pubblici, Ordini Professionali e Imprese.
L’Associazione è tassativamente apartitica ed apolitica, non persegue finalità di lucro, ma soltanto le predette finalità sociali e culturali, con divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

ART. 3
L’Associazione ha sede in ROMA, presso il Dipartimento di Scienze, Università degli Studi "Roma Tre", Largo San Leonardo Murialdo, 1, CAP 00146.
L’Associazione potrà istituire uffici e sedi in altre località d’Italia e all’estero.
L’Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II - SOCI

ART. 4
Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
I Soci dell’Associazione sono in numero illimitato e si distinguono in:
Soci effettivi e Soci affiliati.
I Soci effettivi hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione, hanno diritto di voto e hanno diritto di eleggibilità. All’interno dei Soci effettivi si distinguono:
a) Soci ordinari
b) Soci juniores
c) Soci onorari
Sono Soci ordinari dell’Associazione i docenti e i ricercatori delle Università e degli Enti di ricerca, i docenti delle Scuole Medie Superiori e Inferiori e tutti coloro che, a diverso titolo, operino o abbiano operato per la didattica, la ricerca e la divulgazione della cultura vulcanologica.
Sono Soci juniores gli studenti delle scuole di Dottorato di Ricerca, i titolari di borse e assegni di ricerca, e in generale i collaboratori a progetti di ricerca che operano nell’ambito delle discipline vulcanologiche e che non abbiano compiuto i 35 (trentacinque)anni di età. Con la fine dell'anno solare in cui i predetti hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, essi cessano d'ufficio dall'appartenere alla categoria dei Soci juniores diventando automaticamente Soci ordinari.
Sono Soci onorari coloro che si sono distinti in modo particolare nell’ambito dell’Associazione e che vengono proposti a ricoprire questa posizione dall’Assemblea su proposta istruita dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci affiliati dell’ Associazione coloro che, pur non operando direttamente nell’ambito delle discipline vulcanologiche, si riconoscono nelle finalità e nei principi della medesima e decidono di sostenerla con la loro adesione. I Soci affiliati partecipano alle attività culturali dell’Associazione ed usufruiscono di tutti i vantaggi spettanti ai Soci effettivi, possono partecipare all’Assemblea Ordinaria, ma non hanno diritto di voto e non hanno diritto di eleggibilità.
Nel caso in cui il Socio affiliato inizi ad operare nell’ambito delle discipline vulcanologiche, può chiedere il passaggio a Socio effettivo.

ART. 5
Chiunque intenda divenire Socio deve inoltrare la richiesta al Presidente dell’Associazione e, se questa è accolta, versare la quota d’iscrizione. La domanda di ammissione deve essere formulata per iscritto, deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente, e l’indicazione del settore di attività e dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza, nel corso della prima riunione successiva al ricevimento della richiesta. La richiesta di ammissione può essere accettata dai Consiglieri anche per via telematica. In questo caso sarà vidimata nel corso della prima riunione del Consiglio successiva al ricevimento della richiesta. L’elenco dei nuovi Soci sarà ufficialmente comunicato nel corso della successiva Assemblea dei Soci.
Il socio ammesso è obbligato ad osservare le norme del presente Statuto e del regolamento interno, che sarà redatto ove necessario dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea, nonché le delibere validamente assunte; è altresì obbligato a versare la quota annua di associazione, il cui ammontare verrà determinato annualmente dall’Assemblea. I diritti dei Soci dell’Associazione, di cui all’ART. 4 del presente Statuto, si acquisiscono con il pagamento della quota sociale. Solo i Soci onorari non hanno il dovere di pagare la quota associativa.
La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per dimissione;
- per morosità, qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota di iscrizione per un periodo di due anni;
- per esclusione, che viene pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta ostacoli le attività dell’Associazione.
  
TITOLO III - PATRIMONIO E QUOTE SOCIALI

ART. 6
Per l’adempimento dei suoi compiti istituzionali, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) quota associativa annuale di Soci;
b) contributo volontario di Soci, fondi di ricerca ricevuti in seguito a presentazione di progetti, contributi di persone fisiche, Enti pubblici e privati e di qualsiasi altro genere;
c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale di cui all’art. 2 (due) del presente statuto.

ART. 7
Il patrimonio dell’Associazione è costituito, oltre che dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati, dai beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati, da persone fisiche o dagli avanzi di gestione.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori, se obbligatorio per disposizione di legge.

ART. 9
L’Assemblea dei Soci è formata da tutti i Soci dell’Associazione, è convocata dal Presidente in carica e rappresenta l’Organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. La sua convocazione deve effettuarsi mediante avviso inviato a tutti i Soci per posta, fax o telematicamente almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea Ordinaria:
a) elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori;
b) si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’anno precedente e per deliberare le direttive programmatiche per il successivo anno;
c) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
d) esamina ed approva la relazione del Presidente sull’attività sociale;
e) delibera su tutte le questioni portate all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci effettivi;
f) approva le modifiche di regolamento;
g) stabilisce l’ammontare delle quote associative dei Soci ordinari, Soci juniores e Soci affiliati.
L’Assemblea Straordinaria:
a) delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale;
b) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci effettivi o almeno dalla metà dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In sua assenza dal Vice Presidente, o da un soggetto eletto dai presenti.
Il Presidente dell’Assemblea ha la facoltà di nominare tra i Soci il segretario della seduta, cui è affidata la redazione del relativo verbale. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità del’Assemblea, il diritto d’intervento e di voto in Assemblea. Il verbale della seduta dell’Assemblea sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art.21 del Codice Civile e pertanto:
“Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.”, precisando che, a tale fine, per associati si intendono i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni Socio può portare fino ad un massimo di due deleghe.
Tutte le votazioni sono a scrutinio palese, eccetto quelle inerenti a persone, che sono da prendersi a scrutinio segreto.

ART. 10
In occasione del rinnovo di Presidente, Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali, l’Assemblea nomina il Comitato Elettorale, composto da tre membri non candidati, con l’incarico di formare una lista aperta di candidati. Il Comitato Elettorale elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario, quest’ultimo incaricato di redigere il verbale delle elezioni, che sarà firmato dai tre membri. Le votazioni si svolgono subito dopo. Lo scrutinio avverrà immediatamente e gli eletti saranno come tali proclamati dal Presidente dell’Assemblea. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il Socio più anziano di iscrizione all’Associazione ed in caso di nuova parità il Socio più giovane di età.
Qualunque Socio dell'Associazione può proporre all'Assemblea i nomi e i ruoli dei candidati che dovranno ricoprire le cariche Sociali.

ART. 11
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci, ne riceve pieno mandato ed è formato dal Presidente e 6 Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo promuove tutte le iniziative che ritiene opportune per il raggiungimento dei fini enunciati nell’art. 2 (due), nell’ambito degli orientamenti espressi dall’Assemblea ed è investito di tutti i poteri necessari per amministrare l’Associazione, non attribuiti all’Assemblea stessa.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) propone e coordina la costituzione di specifici gruppi di lavoro;
b) affida eventuali consulenze specialistiche;
c) designa rappresentanti dell’Associazione in Commissioni, Enti e Organismi sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea;
d) promuove Scuole, Giornate di studio, Tavole rotonde, Convegni, ecc., inerenti ai fini associativi;
e) propone all’Assemblea il regolamento dell’Associazione ed eventuali variazioni successive;
f) predispone annualmente il rendiconto finanziario e il bilancio di previsione da presentare all’Assemblea;
g) provvede alle variazioni di bilancio da far approvare all’Assemblea;
h) provvede alla gestione finanziaria.

Nella sua prima convocazione il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente ed il Segretario. Nomina inoltre il Tesoriere, che può essere scelto anche tra Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso il Tesoriere partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio, ma non ha diritto al voto ed il Consiglio vincola tale carica alla durata del suo stesso mandato, per cui ogni nuovo Consiglio al suo insediamento provvederà a nominare un nuovo tesoriere o a confermare il precedente.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere confermati solo per un secondo mandato. Solo nel caso in cui un Consigliere che dopo il primo mandato di tre anni è eletto dall’Assemblea dei Soci quale Presidente, può restare in carica nel ruolo di Presidente per altri due mandati.
I Membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive risultino assenti alle sedute sono dichiarati dimissionari dal Consiglio stesso.
Qualora un componente del Consiglio Direttivo sia dimissionario, si provvede alla sua sostituzione mediante la nomina del primo dei non eletti nell’ultimo rinnovo del Consiglio stesso. Nel caso ciò non sia possibile si dovrà convocare l’Assemblea per procedere a nuove votazioni per coprire il posto vacante.

ART. 12
Il Presidente:
a) rappresenta l’Associazione in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto con i Soci che con i terzi;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c) convoca le Assemblee dei Soci;
d) stipula i contratti, firma la corrispondenza e gli atti dell’Associazione;
e) cura che sia dato corso alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f) vigila sull’osservanza dello statuto e del regolamento;
g) dispone quanto altro occorra per l’ordinato ed il corretto funzionamento dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta di per se’ l’assenza o l’impedimento del Presidente. La cessazione o l’impossibilità permanente del Presidente di provvedere agli adempimenti del suo ufficio è costatata dal Consiglio Direttivo, che convoca l’Assemblea per procedere a nuove elezioni.

ART. 13
Spetta al Segretario redigere i processi verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, al Tesoriere redigere il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario.

ART. 14
Qualora sia obbligatorio per legge, è nominato per il controllo dell’amministrazione dell’Associazione un Revisore dei conti o un Collegio dei Revisori dei conti composto, da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall’Assemblea Ordinaria. Il Revisore o il Collegio dura in carica 3 (tre) anni.
I Revisori dei conti riferiscono all’Assemblea Ordinaria sul rendiconto finanziario presentato dal Consiglio Direttivo.
I Revisori devono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo nelle quali sia redatto il rendiconto finanziario per presentare le loro osservazioni, le quali sono inserite a verbale.

ART. 15
Tutte le cariche sociali indicate nei precedenti articoli sono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo potrà eventualmente deliberare il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni ovvero per assolvere specifici incarichi.

ART. 16
Le deliberazioni degli Organi Sociali devono risultare da verbali redatti su appositi libri.
I verbali saranno sottoscritti ogni volta dal Segretario che è designato a curare la stesura e dal Presidente dell’Organo riunitosi.

TITOLO V - MODIFICHE DELLO STATUTO

ART. 17
Qualora si intenda modificare il presente statuto, in tutto o in parte, il Presidente sottopone ai Soci le necessarie proposte in un’Assemblea Straordinaria o per via telematica, secondo la deliberazione del Consiglio Direttivo.
Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti, ed in ogni caso da un numero di Soci effettivi pari ad almeno 1/5 (un quinto) del totale.
Le modifiche proposte devono essere comunicate ai Soci effettivi almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea dei Soci per la relativa approvazione. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE - AVANZI DI GESTIONE

ART. 18
L’esercizio finanziario apre il primo del mese di gennaio e si chiude il trentuno del mese di dicembre dello stesso anno.

ART. 19
Il Consiglio Direttivo, predisposto il rendiconto finanziario consuntivo, lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio. In fase di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo può essere costituito un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell’esercizio successivo per far fronte a spese d’investimento o di gestione.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

ART. 20
In caso di scioglimento il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi che svolgono attività affini e senza scopi di lucro, o a fini di pubblica utilità. In tale ipotesi l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori che agiscano ai sensi del presente articolo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII - NORMA DI RINVIO

ART. 21
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto Sociale, si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto applicabili.