STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VULCANOLOGIA
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1
E' costituita un'Associazione denominata "Associazione Italiana di Vulcanologia ETS" o, in breve, "AIV ETS".
ART. 2
L’Associazione è tassativamente apartitica ed apolitica, non persegue finalità di lucro, ma soltanto finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione e alla valorizzazione della cultura vulcanologica nonché alla tutela e alla valorizzazione del territorio.
La presenza di vulcani attivi o geologicamente molto recenti e la conseguente natura vulcanica di una parte significativa del territorio italiano rendono il nostro paese una palestra naturale per lo svolgimento di tali attività.
Per il raggiungimento dello scopo sopra indicato, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale, che ricadono nell’ambito delle seguenti attività previste dall’art. 5 del CTS:
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d) CTS);
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lett. f) CTS);
- Formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, lett. g) CTS);
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lett. h) CTS);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lett. i) CTS).
L’Associazione, dunque, nell'ambito di dette attività, potrà:
a) organizzare e promuovere Convegni, Conferenze di studio nazionali ed internazionali, escursioni, finalizzate all’approfondimento delle conoscenze vulcanologiche ed alle problematiche collegate alla tutela del patrimonio naturale, alle risorse e al rischio vulcanico;
b) adoperarsi per migliorare l’insegnamento e la formazione nel campo della vulcanologia e per affermarne le valenze didattiche, educative e professionali anche mediante l’organizzazione di scuole e di corsi di aggiornamento;
c) affiancare l’azione di altre Istituzioni nazionali e internazionali che svolgono attività di diffusione della cultura geologica di base e dei suoi aspetti applicativi;
d) pubblicare bollettini di informazione sull’attività dell’Associazione;
e) collaborare con Organizzazioni nazionali ed internazionali interessate alla diffusione della cultura vulcanologica anche seguendo schemi e procedure concordati con la Protezione Civile Nazionale e altre similari esistenti in altri paesi della Comunità Europea ed extra-UE;
f) promuovere la comunicazione e lo scambio di conoscenze tra la Vulcanologia e le altre aree disciplinari anche al di fuori delle Scienze della Terra (Ingegneria, Archeologia, Agraria, etc,), creare e diffondere servizi bibliografici e di sostegno all’attività formativa, anche per specifiche figure professionali che operano in tali aree;
g) promuovere iniziative rivolte a favorire la presenza di studiosi di discipline vulcanologiche in organismi anche interprofessionali a carattere pubblico e privato;
h) favorire l’interazione tra Università, Enti di Ricerca, Enti Pubblici, Ordini Professionali e Imprese.
La Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del CTS.
Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.
La Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. N. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta terza di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
E' espressamente vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dal presente statuto e di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del d.lgs 117/2017.
ART. 3
L’Associazione ha sede in Roma, presso il Dipartimento di Scienze, Università degli Studi di Roma Tre, Largo San Leonardo Murialdo n. 1.
L’Associazione potrà istituire uffici e sedi in altre località d’Italia e all’estero.
L’Associazione ha durata illimitata.
TITOLO II - SOCI
ART. 4
Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
L'Associazione svolge la propria attività nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza, di non discriminazione e di inclusione.
I Soci dell’Associazione sono in numero illimitato e si distinguono in:
Soci effettivi e Soci affiliati.
I Soci effettivi hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione, hanno diritto di voto e hanno diritto di eleggibilità. All’interno dei Soci effettivi si distinguono:
a) Soci ordinari
b) Soci juniores
c) Soci onorari
Sono Soci ordinari dell’Associazione i professori e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato delle Università e degli Enti di ricerca, i docenti delle Scuole Medie Superiori e Inferiori e tutti coloro che, a diverso titolo, operino o abbiano operato per la didattica, la ricerca e la divulgazione della cultura vulcanologica.
Sono Soci juniores coloro che operano nell'ambito delle discipline vulcanologiche in qualità di studenti universitari di ogni livello, titolari di borse, assegni e contratti di ricerca. I Soci juniores che con la fine dell'anno solare abbiano assunto ruoli che li rendono eleggibili allo status di Socio ordinario cessano d'ufficio dall'appartenere alla categoria dei Soci juniores, diventando automaticamente Soci ordinari. Qualora un Socio juniores dovesse cessare di operare nell'ambito delle discipline vulcanologiche può richiedere il passaggio a Socio affiliato.
Sono Soci onorari coloro che si sono distinti in modo particolare nell’ambito dell’Associazione e che vengono proposti a ricoprire questa posizione dall’Assemblea su proposta istruita dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci affiliati dell’Associazione coloro che, pur non operando direttamente nell’ambito delle discipline vulcanologiche, si riconoscono nelle finalità e nei principi della medesima e decidono di sostenerla con la loro adesione. I Soci affiliati partecipano alle attività culturali dell’Associazione ed usufruiscono di tutti i vantaggi spettanti ai Soci effettivi, possono partecipare all’Assemblea Ordinaria, ma non hanno diritto di voto e non hanno diritto di eleggibilità.
Nel caso in cui il Socio affiliato inizi ad operare nell’ambito delle discipline vulcanologiche, può chiedere il passaggio a Socio effettivo.
ART. 5
Chiunque intenda divenire Socio deve inoltrare la richiesta al Presidente dell’Associazione e, se questa è accolta, versare la quota d’iscrizione. La domanda di ammissione deve essere formulata per iscritto, deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente, e l’indicazione del settore di attività e dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza, nel corso della prima riunione successiva al ricevimento della richiesta. La richiesta di ammissione può essere accettata dai Consiglieri anche per via telematica. In questo caso sarà vidimata nel corso della prima riunione del Consiglio successiva al ricevimento della richiesta. L’elenco dei nuovi Soci sarà ufficialmente comunicato nel corso della successiva Assemblea dei Soci.
Il socio ammesso è obbligato ad osservare le norme del presente Statuto e del regolamento interno, che sarà redatto ove necessario dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea, nonché le delibere validamente assunte; è altresì obbligato a versare la quota annua di associazione, il cui ammontare verrà determinato annualmente dall’Assemblea. I diritti dei Soci dell’Associazione, di cui all’ART. 4 del presente Statuto, si acquisiscono con il pagamento della quota sociale. Solo i Soci onorari non hanno il dovere di pagare la quota associativa.
La qualità di associato si perde:
- per decesso;
- per dimissione;
- per morosità, qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota di iscrizione per un periodo di due anni;
- per esclusione, che viene pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta ostacoli le attività dell’Associazione.
La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, mentre l’esclusione è sancita dall’Assemblea.
Il Socio moroso può riacquistare la qualità di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, solo dopo il pagamento all’Associazione delle quote associative annuali arretrate.
Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
In ogni caso la quota o il contributo volontario di cui al successivo ART. 7, non sono ripetibili dal Socio in caso di cessazione della sua partecipazione all’Associazione, da qualunque causa essa dipenda.
TITOLO III - PATRIMONIO E QUOTE SOCIALI
ART. 6
1. Per il perseguimento dei fini istituzionali della Associazione e per garantirne la funzionalità è costituito un patrimonio iniziale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) integralmente versato e pertanto liquido e disponibile ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. 117/2017.
Il fondo della Associazione sarà costituito: dalle quote di adesione, da eventuale destinazione dell'avanzo di gestione, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate della Associazione sono costituite: dalle quote annuali di funzionamento dovute dagli associati, dai contributi straordinari degli associati e dei simpatizzanti, dal ricavato dell'organizzazione raccolta fondi, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
2. Tale patrimonio potrà essere incrementato da:
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell’Unione europea e di organismi sovranazionali od internazionali;
- contributi versati dai sostenitori;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche o di naturacommerciale, svolte in maniera connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- erogazioni liberali che non danno titolo alla qualifica di sostenitore della Associazione;
- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Associazione da persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- apporti finanziari di qualsiasi genere destinati, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad aumentare il patrimonio stesso.
3. Non costituiscono incremento del patrimonio le somme da chiunque versate a titolo di concorso alle spese di gestione o i finanziamenti ricevuti a titolo fruttifero o infruttifero.
4. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
5. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
6. Nel caso in cui il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del d.lgs. 117/2017 risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e in caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, deve adottare gli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 22 del d.lgs. 117/2017.
ART. 7
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o poste di patrimonio durante la vita della Associazione. A tal fine si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le corresponsioni e gli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 8. comma 3, lettere a), b), c), d, e), d.lgs. 117/2017.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Associazione ovvero di quelle direttamente connesse.
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 8
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori, se obbligatorio per disposizione di legge.
ART. 9
L’Assemblea dei Soci è formata da tutti i Soci dell’Associazione, è convocata dal Presidente in carica e rappresenta l’Organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. La sua convocazione deve effettuarsi mediante avviso inviato a tutti i Soci per posta, fax o telematicamente almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea Ordinaria:
a) elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori;
b) si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’anno precedente e per deliberare le direttive programmatiche per il successivo anno;
c) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
d) esamina ed approva la relazione del Presidente sull’attività sociale;
e) delibera su tutte le questioni portate all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci effettivi;
f) approva le modifiche di regolamento;
g) stabilisce l’ammontare delle quote associative dei Soci ordinari, Soci juniores e Soci affiliati.
L’Assemblea Straordinaria:
a) delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale;
b) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci effettivi o almeno dalla metà dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In sua assenza dal Vicepresidente, o da un soggetto eletto dai presenti.
Il Presidente dell’Assemblea ha la facoltà di nominare tra i Soci il segretario della seduta, cui è affidata la redazione del relativo verbale. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità dell’Assemblea, il diritto d’intervento e di voto in Assemblea. Il verbale della seduta dell’Assemblea sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art.21 del Codice Civile e pertanto: “Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati" precisando che per associati si intendono i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun Associato può raccogliere una o più deleghe nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 24 del CTS.
Tutte le votazioni sono a scrutinio palese, eccetto quelle inerenti a persone, che sono da prendersi a scrutinio segreto.
L'assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e le condizioni per la validità della riunione sono le medesime previste per le società per azioni.
E' consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
ART. 9 bis
Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del CTS, il Consiglio Direttivo ha facoltà, al fine di agevolare la partecipazione alle deliberazioni assembleari, di convocare assemblee separate degli Associati nel caso in cui lo ritenga opportuno in relazione alla residenza degli Associati, alla loro suddivisione in sezioni, o comunque quando vi sia il fondato timore che non vi sarebbe una consistente partecipazione dei Soci all'assemblea generale.
Il Consiglio Direttivo può convocare le singole assemblee separate nei luoghi dallo stesso ritenuti opportuni, purchè nel territorio della Repubblica Italiana, tenendo comunque conto dell'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione possibile degli associati.
Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea generale dei Soci.
L'assemblea separata è presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
I Soci possono farsi rappresentare nelle assemblee separate; si applicano le disposizioni della legge e del presente statuto che disciplinano la rappresentanza nell'assemblea generale.
Le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'assemblea generale; i delegati sono conseguentemente vincolati ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto deliberato dai Soci che li hanno rispettivamente eletti.
E' fatta salva la possibilità che l'assemblea separata conferisca ai delegati un mandato più o meno discrezionale, su uno o più punti o per l'intero contenuto delle deliberazioni adottate.
Il presidente dell'assemblea generale può ammettere all'esercizio del voto solo i delegati che producano copia del verbale della deliberazione dell'assemblea separata, dal quale risultino la relativa nomina, ed i poteri conferiti.
Il voto espresso in difformità dalla deliberazione dell'assemblea separata non è valido.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2540, commi 3, 4, 5 e 6, codice civile.
ART. 10
In occasione del rinnovo di Presidente, Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali, l’Assemblea nomina il Comitato Elettorale, composto da tre membri non candidati, con l’incarico di formare una lista aperta di candidati. Il Comitato Elettorale elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario, quest’ultimo incaricato di redigere il verbale delle elezioni, che sarà firmato dai tre membri. Le votazioni si svolgono subito dopo. Lo scrutinio avverrà immediatamente e gli eletti saranno come tali proclamati dal Presidente dell’Assemblea. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il Socio più anziano di iscrizione all’Associazione ed in caso di nuova parità il Socio più giovane di età.
Qualunque Socio dell'Associazione può proporre all'Assemblea i nomi e i ruoli dei candidati che dovranno ricoprire le cariche Sociali.
ART. 11
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci, ne riceve pieno mandato ed è formato dal Presidente e 6 Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo promuove tutte le iniziative che ritiene opportune per il raggiungimento dei fini enunciati nell’art. 2 (due), nell’ambito degli orientamenti espressi dall’Assemblea ed è investito di tutti i poteri necessari per amministrare l’Associazione, non attribuiti all’Assemblea stessa.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) propone e coordina la costituzione di specifici gruppi di lavoro;
b) affida eventuali consulenze specialistiche;
c) designa rappresentanti dell’Associazione in Commissioni, Enti e Organismi sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea;
d) promuove Scuole, Giornate di studio, Tavole rotonde, Convegni, ecc., inerenti ai fini associativi;
e) propone all’Assemblea il regolamento dell’Associazione ed eventuali variazioni successive;
f) predispone annualmente il rendiconto finanziario e il bilancio di previsione da presentare all’Assemblea, e se richiesto, il bilancio sociale;
g) provvede alle variazioni di bilancio da far approvare all’Assemblea;
h) provvede alla gestione finanziaria;
i) modifica l'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune;
l) assicura il conseguimento delle attività istituzionali;
m) individua e definisce ulteriori attività secondarie e strumentali di cui all’art. 2 del presente Statuto.
Nella sua prima convocazione il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente ed il Segretario. Nomina inoltre il Tesoriere, che può essere scelto anche tra Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso il Tesoriere partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio, ma non ha diritto al voto ed il Consiglio vincola tale carica alla durata del suo stesso mandato, per cui ogni nuovo Consiglio al suo insediamento provvederà a nominare un nuovo tesoriere o a confermare il precedente.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere confermati solo per un secondo mandato. Solo nel caso in cui un Consigliere che dopo il primo mandato di tre anni è eletto dall’Assemblea dei Soci quale Presidente, può restare in carica nel ruolo di Presidente per altri due mandati.
I Membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive risultino assenti alle sedute sono dichiarati dimissionari dal Consiglio stesso.
Qualora un componente del Consiglio Direttivo sia dimissionario, si provvede alla sua sostituzione mediante la nomina del primo dei non eletti nell’ultimo rinnovo del Consiglio stesso. Nel caso ciò non sia possibile si dovrà convocare l’Assemblea per procedere a nuove votazioni per coprire il posto vacante.
ART. 12
Il Presidente:
a) rappresenta l’Associazione in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto con i Soci che con i terzi;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c) convoca le Assemblee dei Soci;
d) stipula i contratti, firma la corrispondenza e gli atti dell’Associazione;
e) cura che sia dato corso alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f) vigila sull’osservanza dello statuto e del regolamento;
g) dispone quanto altro occorra per l’ordinato ed il corretto funzionamento dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta di per sè l’assenza o l’impedimento del Presidente.
La cessazione o l’impossibilità permanente del Presidente di provvedere agli adempimenti del suo ufficio è costatata dal Consiglio Direttivo, che convoca l’Assemblea per procedere a nuove elezioni.
ART. 13
Spetta al Segretario redigere i processi verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, al Tesoriere redigere il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario.
ART. 14
Qualora sia obbligatorio per legge, è nominato per il controllo dell’amministrazione dell’Associazione un Revisore dei conti o un Collegio dei Revisori dei conti composto, da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall’Assemblea Ordinaria. Il Revisore o il Collegio dura in carica 3 (tre) anni.
I Revisori dei conti riferiscono all’Assemblea Ordinaria sul rendiconto finanziario presentato dal Consiglio Direttivo.
I Revisori devono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo nelle quali sia redatto il rendiconto finanziario per presentare le loro osservazioni, le quali sono inserite a verbale.
ART. 15
Tutte le cariche sociali indicate nei precedenti articoli sono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo potrà eventualmente deliberare il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni ovvero per assolvere specifici incarichi.
ART. 16
Le deliberazioni degli Organi Sociali devono risultare da verbali redatti su appositi libri.
I verbali saranno sottoscritti ogni volta dal Segretario che è designato a curare la stesura e dal Presidente dell’Organo riunitosi.
TITOLO V - MODIFICHE DELLO STATUTO
ART. 17
Qualora si intenda modificare il presente statuto, in tutto o in parte, il Presidente sottopone ai Soci le necessarie proposte in un’Assemblea Straordinaria o per via telematica, secondo la deliberazione del Consiglio Direttivo.
Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti, ed in ogni caso da un numero di Soci effettivi pari ad almeno 1/5 (un quinto) del totale.
Le modifiche proposte devono essere comunicate ai Soci effettivi almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea dei Soci per la relativa approvazione.
Ottenuta l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), le modificazioni dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - LIBRI SOCIALI
ART. 18
L’esercizio finanziario apre il primo del mese di gennaio e si chiude il trentuno del mese di dicembre dello stesso anno.
ART. 19
Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie nonchè il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'organo di controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del d.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della fondazione o nel sito internet della rete di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi, o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonchè agli associati.
ART. 20
La Associazione tiene il libro delle assemblee e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e i libri di cui all'art. 15 d.lgs. 117/2017.
I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15, comma 3, d.lgs. 117/2017, associati o aderenti di esaminare i libri sociali con richiesta scritta e preavviso al Consiglio Direttivo di almeno cinque giorni.
TITOLO VII - SCIOGLIMENTO
ART. 21
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
TITOLO VIII - NORMA DI RINVIO
ART. 22
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto Sociale, si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile e dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm. e ii., nonchè dalle altre leggi in materia in quanto applicabili.